Il Presidente del Tribunale di Larino Michele Russo chiede una rettifica dell’articolo pubblicato due giorni fa dal titolo “Giustizia paralizzata da un anno e mezzo al Tribunale di Larino: cause ferme, cittadini e avvocati disperati”.
“Non risponde al vero il titolo, che è fuorviante anche rispetto al testo stesso dell’articolo: il periodo di un anno e mezzo indicato nel titolo corrisponde a 18 mesi che, calcolati a ritroso dal 24 marzo 2021, iniziano il 24 settembre 2019. Ebbene, negli ultimi tre mesi del 2019 sono stati definiti oltre mille procedimenti nell’intera area civile, mentre nell’anno solare 2020 ne sono stati definiti oltre duemilacinquecento. Nei primi tre mesi di quest’anno l’attività di definizione è proseguita alacremente, come dimostreranno le statistiche che saranno elaborate a fine trimestre. Non risponde al vero che a Larino l’attività giurisdizionale non sia ripresa regolarmente nel settore di competenza del giudice del lavoro dopo la sospensione disposta ex lege dal 9 marzo all’11 maggio 2020: la dott.ssa Silvia Cucchiella, che ha sostituito il dott. Colucci, trasferito ad altro ufficio giudiziario a decorrere dal 7 gennaio 2020, ha lavorato con scrupolo e impegno costanti, definendo, nonostante il periodo di sospensione, ben 295 procedimenti fino al 16 agosto 2020, data in cui è stata collocata in astensione obbligatoria per maternità, e sino alla stessa data – 1 prima e dopo la sospensione suddetta – ha regolarmente celebrato le udienze, sia in presenza che nelle modalità da remoto introdotte dalla legislazione di emergenza.
Dopo il collocamento in astensione obbligatoria della collega Cucchiella l’attività di definizione nel settore ha subito – come era inevitabile, venendo meno una unità interamente destinata al settore stesso – un sensibile rallentamento ma non si è mai fermata e, soprattutto, non si sono mai fermate le cause urgenti e in particolare i decreti ingiuntivi richiesti dai lavoratori e gli accertamenti tecnici preventivi obbligatori in materia di invalidità e disabilità.
Non risponde al vero che vi siano “cause in sospese, rinviate al 2022”, poiché tutte le cause pendenti alla data dell’articolo sono fissate in udienze che ricadono in date comprese entro il 6 ottobre 2021 e quelle urgenti sono state trattate in questi mesi e continuano ad essere trattate e fissate a breve termine.
Non risponde al vero, perciò, che “da un anno e mezzo le attività del tribunale in materia di lavoro sono ferme” e non è vero neppure che alcuni avvocati abbiano scritto in proposito al Presidente del Tribunale. Sono, invece, pervenute, a me come agli altri magistrati incaricati della supplenza, alcune – invero poche – istanze di anticipazione, che in larga parte sono state accolte.
Non risponde al vero che dall’11 maggio 2020 fino al 24 marzo 2021 a Larino non siano state svolte udienze civili in presenza, anche con testimoni. È vero, invece, che nei casi consentiti dalla legislazione emergenziale molte udienze sono state svolte secondo le modalità da remoto ivi previste e che altrettante udienze che non potevano svolgersi con tali modalità sono state regolarmente celebrate in presenza, con escussione di testimoni e audizione di coniugi e minori. Come ha giustamente ricordato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino con la sua nota del 25 marzo 2021, l’attività giurisdizionale del Tribunale di Larino non è stata sospesa neppure nel periodo di massima recrudescenza della pandemia nel circondario di Larino, essendo stato disposto solo il rinvio delle udienze con testimoni dal 7 febbraio 2021 al 21 marzo 2021, con prosecuzione delle udienze civili in modalità da remoto e audizioni di minori svolte in presenza anche in tale periodo.
Non risponde al vero che un decreto di omologa di accertamento sanitario delle condizioni legittimanti l’attribuzione delle provvidenze in materia di invalidità e disabilità possa essere emesso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il giudice, infatti, deve fissare l’udienza e nominare un consulente tecnico, al quale deve poi concedere un congruo termine per espletare l’accertamento, termine che deve comprendere anche l’esercizio della facoltà delle parti di presentare osservazioni avverso il risultato dell’accertamento. Dopo il deposito dell’elaborato definitivo, poi, il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la manifestazione dell’eventuale dissenso rispetto alle conclusioni del CTU e solo nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, se non v’è stato dissenso, emette il decreto di omologa.
Gravemente lesivo dell’immagine e della dignità umana e professionale mie e dei colleghi, infine, appare anche l’inciso “purtroppo senza potersi esporre con nome e cognome per evitare ‘incidenti di percorso’”, relativo agli avvocati che hanno raccontato alla redazione di Primonumero di “cause in sospese, rinviate al 2022”. Tali cause, come si è già evidenziato, non esistono; è vero, invece, che sia io che i colleghi abbiamo sempre raccolto, quando ci sono state proposte con “nome e cognome”, le segnalazioni degli avvocati e degli utenti in ordine a ritardi nell’adozione dei provvedimenti, poiché riteniamo che tali segnalazioni costituiscano una forma preziosa di collaborazione che ci permette di intervenire con tempestività per porre rimedio ad eventuali disservizi che nelle attività umane, purtroppo, sono sempre possibili. 2 In definitiva, come ha giustamente sottolineato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino con la sua nota del 25 marzo 2021, il titolo e l’articolo di cui all’oggetto offrono un’immagine distorta e fuorviante per l’Avvocatura e per la complessiva amministrazione della Giustizia nel , mentre – aggiungo – per offrire un’immagine corretta, che desse atto anche delle obiettive difficoltà di funzionamento di un ufficio giudiziario con due scoperture (una vacanza di organico e un’assenza per maternità) su un organico complessivo di nove unità (un presidente e otto giudici), sarebbe bastato verificare l’attendibilità della fonte, direttamente presso il Tribunale e il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.
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