Rettifica

Giustizia paralizzata a Larino, “falso, ecco i numeri reali”. Parla il presidente di Tribunale

Il Presidente del Tribunale di Larino Michele Russo chiede una rettifica dell’articolo pubblicato due giorni fa dal titolo Giustizia paralizzata da un  anno e mezzo al Tribunale di Larino: cause ferme, cittadini e avvocati disperati”.

“Non risponde al vero il titolo, che è fuorviante anche rispetto al testo stesso dell’articolo: il  periodo di un anno e mezzo indicato nel titolo corrisponde a 18 mesi che, calcolati a ritroso dal 24  marzo 2021, iniziano il 24 settembre 2019. Ebbene, negli ultimi tre mesi del 2019 sono stati  definiti oltre mille procedimenti nell’intera area civile, mentre nell’anno solare 2020 ne sono stati  definiti oltre duemilacinquecento. Nei primi tre mesi di quest’anno l’attività di definizione è  proseguita alacremente, come dimostreranno le statistiche che saranno elaborate a fine trimestre.  Non risponde al vero che a Larino l’attività giurisdizionale non sia ripresa regolarmente nel  settore di competenza del giudice del lavoro dopo la sospensione disposta ex lege dal 9 marzo  all’11 maggio 2020: la dott.ssa Silvia Cucchiella, che ha sostituito il dott. Colucci, trasferito ad  altro ufficio giudiziario a decorrere dal 7 gennaio 2020, ha lavorato con scrupolo e impegno  costanti, definendo, nonostante il periodo di sospensione, ben 295 procedimenti fino al 16 agosto  2020, data in cui è stata collocata in astensione obbligatoria per maternità, e sino alla stessa data – 1 prima e dopo la sospensione suddetta – ha regolarmente celebrato le udienze, sia in presenza che  nelle modalità da remoto introdotte dalla legislazione di emergenza.

Dopo il collocamento in astensione obbligatoria della collega Cucchiella l’attività di definizione  nel settore ha subito – come era inevitabile, venendo meno una unità  interamente destinata al  settore stesso – un sensibile rallentamento ma non si è mai fermata e, soprattutto, non si sono mai  fermate le cause urgenti e in particolare i decreti ingiuntivi richiesti dai lavoratori e gli  accertamenti tecnici preventivi obbligatori in materia di invalidità e disabilità.

Non risponde al vero che vi siano “cause in sospese, rinviate al 2022”, poiché tutte le cause  pendenti alla data dell’articolo sono fissate in udienze che ricadono in date comprese entro il 6  ottobre 2021 e quelle urgenti sono state trattate in questi mesi e continuano ad essere trattate e  fissate a breve termine.

Non risponde al vero, perciò, che “da un anno e mezzo le attività del tribunale in materia di  lavoro sono ferme” e non è vero neppure che alcuni avvocati abbiano scritto in proposito al  Presidente del Tribunale. Sono, invece, pervenute, a me come agli altri magistrati incaricati della  supplenza, alcune – invero poche – istanze di anticipazione, che in larga parte sono state accolte.

Non risponde al vero che dall’11 maggio 2020 fino al 24 marzo 2021 a Larino non siano state  svolte udienze civili in presenza, anche con testimoni. È vero, invece, che nei casi consentiti dalla  legislazione emergenziale molte udienze sono state svolte secondo le modalità da remoto ivi  previste e che altrettante udienze che non potevano svolgersi con tali modalità sono state  regolarmente celebrate in presenza, con escussione di testimoni e audizione di coniugi e minori.  Come ha giustamente ricordato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino con la sua nota del 25 marzo 2021, l’attività giurisdizionale del Tribunale di Larino non è stata sospesa neppure  nel periodo di massima recrudescenza della pandemia nel circondario di Larino, essendo stato  disposto solo il rinvio delle udienze con testimoni dal 7 febbraio 2021 al 21 marzo 2021, con  prosecuzione delle udienze civili in modalità da remoto e audizioni di minori svolte in presenza  anche in tale periodo.

Non risponde al vero che un decreto di omologa di accertamento sanitario delle condizioni  legittimanti l’attribuzione delle provvidenze in materia di invalidità e disabilità possa essere  emesso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il giudice, infatti, deve fissare  l’udienza e nominare un consulente tecnico, al quale deve poi concedere un congruo termine per  espletare l’accertamento, termine che deve comprendere anche l’esercizio della facoltà delle parti  di presentare osservazioni avverso il risultato dell’accertamento. Dopo il deposito dell’elaborato definitivo, poi, il giudice deve assegnare alle parti un termine perentorio non superiore a trenta  giorni per la manifestazione dell’eventuale dissenso rispetto alle conclusioni del CTU e solo nei  trenta giorni successivi alla scadenza del termine, se non v’è stato dissenso, emette il decreto di  omologa.

Gravemente lesivo dell’immagine e della dignità umana e professionale mie e dei colleghi, infine,  appare anche l’inciso “purtroppo senza potersi esporre con nome e cognome per evitare ‘incidenti  di percorso’”, relativo agli avvocati che hanno raccontato alla redazione di Primonumero di  “cause in sospese, rinviate al 2022”. Tali cause, come si è già evidenziato, non esistono; è vero,  invece, che sia io che i colleghi abbiamo sempre raccolto, quando ci sono state proposte con  “nome e cognome”, le segnalazioni degli avvocati e degli utenti in ordine a ritardi nell’adozione  dei provvedimenti, poiché riteniamo che tali segnalazioni costituiscano una forma preziosa di  collaborazione che ci permette di intervenire con tempestività per porre rimedio ad eventuali  disservizi che nelle attività umane, purtroppo, sono sempre possibili.  2 In definitiva, come ha giustamente sottolineato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino  con la sua nota del 25 marzo 2021, il titolo e l’articolo di cui all’oggetto offrono un’immagine  distorta e fuorviante per l’Avvocatura e per la complessiva amministrazione della Giustizia nel , mentre – aggiungo – per offrire un’immagine corretta, che desse atto anche delle obiettive difficoltà di funzionamento di un ufficio giudiziario con due scoperture (una vacanza di  organico e un’assenza per maternità) su un organico complessivo di nove unità (un presidente e  otto giudici), sarebbe bastato verificare l’attendibilità della fonte, direttamente presso il Tribunale  e il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati”.

 

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