Il parere

Comuni e pistole ai Vigili urbani: i Sindaci che ‘ritirano’ le armi rischiano grosso

Da Isernia e da Campobasso, dicono “No alla dotazione di pistole alla Polizia locale”. Nel capoluogo regionale è la ‘Casa del popolo’ a pretenderlo, chiedendo formalmente all’amministrazione comunale di ritirare il provvedimento, invitando tutte le forze politiche e sociali a mobilitarsi contro la presunta ‘militarizzazione della Città’. “Abbiamo un grado di pericolosità riguardo alla criminalità bassissimo. Siamo, per conseguenza, fermamente convinti che la sicurezza del nostro territorio comunale non si accresca dotando di pistole la Polizia locale. La possibilità di accedere ad un’arma con grande facilità può aumentare solo l’ “escalation” di violenza all’interno di una società, ed armare i vigili non incide significativamente sui livelli di sicurezza cittadini. Peraltro la scelta di armare i vigili comporta spese aggiuntive in tempi di scarsità di risorse e graverebbe il personale di altri compiti, oltre a quelli più strettamente istituzionali. Perciò invitiamo l’amministrazione a ritirare il provvedimento”.

In verità l’assegnazione dell’arma agli agenti di Polizia Locale è qualificato, in via giuridica, un diritto soggettivo. Lo conferma, fra le tante, la sentenza n. 292 del 2012 del Tar dell’Emilia-Romagna. Una volta conferita da parte della Prefettura la qualifica di agente di p.s., l’amministrazione comunale ‘deve’ assegnare l’arma all’operatore, trattandosi di una “posizione giuridica da tutelare” talmente importante che la sua violazione riuscirebbe “lesiva in modo rilevante” perché l’aspetto essenziale di ogni diritto soggettivo è il carattere assoluto della protezione che viene accordata al suo titolare. Protezione che, quindi, non solo gli consente di proporre domanda di annullamento di eventuali provvedimenti amministrativi quand’anche il diritto di chiedere il risarcimento del danno al Giudice ordinario per la sua lesione.

Fra i tanti procedimenti, citiamo quello concernente il Sindaco del Comune di Cesena, che aveva disposto la non assegnazione dell’arma ad un vigile-agente di p.s.. Ebbene si è visto ordinare dal Prefetto di riconsegnare l’arma tràmite il Comandante del Corpo. L’operatore ricorrente aveva dedotto censure rilevanti in ordine alla normativa nazionale oltre che doglianze riferibili ad eccesso di potere, sotto i profili di violazione del giusto procedimento, insufficienza ed illogicità della motivazione, carenza dei presupposti, sviamento di potere ed ingiustizia manifesta, e – rilevanti, infine, in relazione al secondo atto impugnato – illegittimità in via derivata rispetto al primo provvedimento. Per ciò stesso il Collegio ha accolto il ricorso; e, ritenendo la fondatezza delle censure proposte, ha condannato il Comune al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al giudizio, liquidate nell’importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a., tenuto conto della limitata complessità delle questioni esaminate.

L’autore è comandante in quiescenza del Corpo di Polizia locale di Larino.

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