Villa Maria, il Tar ferma la riconversione: “Prima si valutano i bisogni di salute del territorio”
I giudici amministrativi sospendono la riconversione della clinica e fissano un principio destinato a incidere sulla programmazione sanitaria regionale: prima di modificare la rete ospedaliera servono un’analisi rigorosa del fabbisogno di salute, la tutela della continuità assistenziale e una motivazione adeguata. Sospesi i decreti commissariali, udienza di merito il 18 novembre.
Non è una sentenza, ma poco ci manca. L’ordinanza con cui il Tar Molise ha accolto l’istanza cautelare della casa di cura Villa Maria di Campobasso non si limita, infatti, a sospendere gli effetti dei decreti commissariali sulla riorganizzazione della sanità regionale. Contiene un principio che potrebbe essere destinato a pesare anche nel giudizio di merito e, più in generale, nella futura programmazione sanitaria del Molise: prima di decidere la riconversione di una struttura ospedaliera, va dimostrato che quella scelta risponde al reale fabbisogno di salute del territorio.
Per questo il Tribunale amministrativo ha sospeso i decreti commissariali 62 e 63 del 29 aprile 2026, che prevedevano, entro sei mesi, la riconversione della struttura campobassana verso altri ambiti assistenziali, fissando al prossimo 18 novembre la discussione del ricorso nel merito.

Il cuore dell’ordinanza è racchiuso in un passaggio destinato a fare giurisprudenza. Secondo il Tar, infatti, “la riconversione impostale avrebbe dovuto esigere una rigorosa analisi del fabbisogno e della continuità assistenziale, e una puntuale motivazione in ordine a detti profili, che, almeno prima facie, non risultano rinvenibili dalle determinazioni impugnate”.
Una frase che va ben oltre il caso della singola struttura. I giudici stanno affermando che la programmazione sanitaria non può essere il risultato di scelte astratte o meramente organizzative, ma deve poggiare su un’istruttoria completa, capace di dimostrare che una riconversione risponde realmente alle esigenze assistenziali della popolazione e non compromette i servizi esistenti.
L’ordinanza evidenzia infatti che Villa Maria è una struttura da anni contrattualizzata con il Servizio sanitario regionale e che nel tempo “ha assunto un ruolo significativo nella programmazione sanitaria regionale, contribuendo ad assicurare continuità assistenziale ed effettività dei livelli essenziali di assistenza sanitaria sul territorio molisano”. Proprio per questo, osserva il Tar, una scelta così incisiva avrebbe richiesto un’approfondita valutazione del fabbisogno sanitario e della continuità delle cure, elementi che negli atti impugnati non emergono.
Nel capoluogo, poi, è un vero punto di riferimento per alcune specialistiche dando lavoro a decine di persone. Un aspetto che ha reso trasversale il sostegno alla protesta della clinica che ha avuto solidarietà e vicinanza anche nell’area progressista, generalmente meno incline a sposare battaglie per la sanità privata.

Ma non è tutto. Il Collegio sottolinea un altro principio destinato a incidere sulla programmazione futura: l’applicazione del D.M. 70 del 2015 non può essere automatica. Secondo i giudici, la riconversione prevista dai commissari “sembra non confrontarsi con le specificità del contesto territoriale molisano”, specificità che “deve essere frutto di attenta valutazione ai fini dell’adozione di scelte programmatorie ragionevoli e proporzionate”.
È un passaggio che, di fatto, richiama la Regione e la struttura commissariale a costruire la rete ospedaliera partendo dalle caratteristiche del territorio e dai bisogni reali della popolazione, non da modelli organizzativi applicati indistintamente.
L’ordinanza individua poi ulteriori profili di criticità. Il Tar ritiene infatti che gli atti impugnati non esplicitino il percorso istruttorio seguito per arrivare alla decisione di riconvertire Villa Maria e osserva che la stessa riconversione è delineata in termini estremamente generici, senza definire con precisione contenuti, modalità e nuovi ambiti assistenziali, pur imponendo alla struttura di completare il processo nel termine di appena sei mesi.
Secondo il Collegio appare inoltre fondata, nella fase cautelare, anche la censura relativa al possibile mancato rispetto del D.M. 70/2015, nella parte in cui prevede che la riconversione delle strutture con meno di sessanta posti letto debba essere preceduta da una specifica Intesa in Conferenza Stato-Regioni, che allo stato non risulta sottoscritta.
Non meno severo il rilievo sul mancato coinvolgimento della clinica nel procedimento amministrativo. Per il Tar risultano violati i principi della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione, poiché Villa Maria non è stata coinvolta nell’istruttoria, privando così l’Amministrazione della possibilità di valutare pienamente gli interessi della struttura e di acquisire ulteriori elementi utili per assumere una decisione realmente consapevole.
Infine, la valutazione sul danno. È forse il passaggio più forte dell’intera ordinanza. Secondo il Tribunale, imporre la riconversione entro sei mesi “potrebbe determinare – per il suo notevole impatto – la crisi e la chiusura di una struttura che oggi assolve a un servizio insostituibile sul territorio”.
È questa considerazione, unita alle gravi carenze istruttorie riscontrate, ad aver convinto il Tar a sospendere gli effetti dei provvedimenti commissariali, ritenendo che, almeno fino alla decisione di merito, debba prevalere l’interesse pubblico alla continuità del servizio sanitario assicurato dalla struttura.
La parola definitiva arriverà il 18 novembre. Ma già oggi l’ordinanza segna un punto fermo: la riorganizzazione della sanità non può prescindere dall’analisi dei bisogni di salute dei cittadini, dalla continuità dell’assistenza e dalle peculiarità del territorio. In assenza di questi presupposti, afferma il Tar, anche le scelte programmatorie più rilevanti rischiano di non superare il vaglio di legittimità.


