IL CASO
|Larino, si possono accendere le Luminarie? Ecco cosa dice la norma
Quando l’Associazione ‘Larino nel cuore’ ha comunicato l’intenzione di volere riproporre, anche per il 2023/’24, la manifestazione “Luminarie di Larino”, dal Comune si è ammesso che si tratta di un evento importantissimo per la Comunità, che, giustamente, deve divenire una tradizione locale. A condizione, naturalmente, che si regoli il rapporto tra il Palazzo e l’Associazione gestrice. Quest’ultima ha risposto che, oramai, i tempi, per una buona riuscita dell’evento, premevano, e che era necessario, quindi, predisporre secondo le comuni precauzioni previste in forza della legge.
Ma il Sindaco ha replicato, inopinatamente, che non si poteva più prescindere dalla necessità di istituzionalizzare un evento che non poteva più dipendere, ”da un punto di vista squisitamente amministrativo-contabile”, da un soggetto quale un’Associazione di privati. ”Riteniamo – ha replicato il primo cittadino – che sia interesse della Comunità garantirne una regolamentazione, così che tutte le criticità,di tipo amministrativo, burocratico, contabile, giuridico ed organizzativo emerse con le edizioni passate, non tornassero a manifestarsi”. In sostanza, propone una ‘’istituzionalizzazione delle luminarie, previa stipula di una Convenzione pluriennale tra il Comune frentano e l’Associazione, tale da responsabilizzare l’Ente pubblico, tutelando, nel contempo, l’interesse del sodalizio, ”a cui sarebbe garantita l’esclusività dell’evento, prevedendo la priorità rispetto ad altri soggetti che legittimamente potrebbero richiedere l’utilizzo degli stessi spazi pubblici per altre manifestazioni analoghe”.
Insomma, la Convenzione, ed un conseguenziale Regolamento comunale, sarebbero stati gli atti necessari per garantire sicurezza ai visitatori. Attraverso l’istituzionalizzazione, rimarrebbero – inequivocabilmente – in carico all’Ente pubblico la gestione del percorso ed i rapporti con la Soprintendenza archeologica per quanto riguarda la ‘vestizione luminosa’ della Cattedrale. Insomma, solo in grazia di un regolamento, i canali istituzionali sarebbero riusciti migliori. Infine la nota sindacale accenna alla necessità di una maggiore trasparenza contabile sulla bigliettazione, ritenendo che gli incassi debbano essere incamerati dal Comune per essere reinvestiti nelle luminarie, destinati – quindi – interamente all’Associazione preposta, dietro rendicontazione delle spese.
Nel frattempo l’epistolario, non anticipato da alcuna anticipazione deliberativa, ha ‘bruciato’ i tempi per l’organizzazione dell’evento e l’Associazione ha deciso di sospenderlo. E’ ricominciata così, come tutti gli anni, la defatigante diatriba sulle luminarie di Natale a Larino. Eppure la domanda è una sola. Questa: modi della manifestazione sono regolari o sono non conformi ai dettàmi disposti dal legislatore nazionale? Vediamo, perciò, di attenerci ai richiami legislativi e non ad inutili chiacchiericci sulla ‘proprietà’- condivisa di essa.
Il d.lgs. n. 222 del 25.XI.2016, meglio conosciuto come SCIA 2, ha modificato – ed in parte abrogato – l’art. 110 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle Leggi di pubblica sicurezza laddove era prevista l’autorizzazione di cui all’art. 57 TULPS per la costruzione di impianti provvisori in occasione di festività civili e religiose, in relazione all’art. 110 R.D. n. 635/1940, c. 1. “E’ soggetta alla licenza, contemplata dall’art. 57 della legge, la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili, o religiose o in qualsiasi altra contingenza”. La previsione normativa prevede, dunque, che “l’installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose, o in qualsiasi altra contingenza, è soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune”, ivi comprese – ovviamente – le comuni luminarie di San Pardo. La competenza ad istruirla è trasferita in capo a chi detenga le funzioni dirigenziali in materia di p.s. – e non è più in capo all’Autorità locale di P.S. – che, a Larino, è il Sindaco. Il titolo, oggi, è stato sostituito dalla comunicazione al SUAP, competente per territorio. Il venire meno dell’autorizzazione di Polizia (art. 57 TULPS), dunque, fa sì che non necessitino più i requisiti previsti dall’art. 11 t.u. e che non si possano imporre le prescrizioni dell’art. 9, come già previsto per le analoghe comunicazioni per le agenzie di affari di cui all’art. 115 TULPS (risoluzione Ministero dell’Interno del 19/12/2013) in quanto la comunicazione è un atto finalizzato a rendere noti all’autorità, deputata ai controlli, gli elementi necessari al loro corretto svolgimento. Per ciò stesso, la comunicazione da inviare al Comune deve essere corredata dalla certificazione di conformità degli impianti di cui all’art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Restano comunque ferme le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, previste dai Regolamenti comunali, nonché il rispetto del Codice della strada. Pure dopo la modificazione del riferimento sanzionatorio, resta la natura penale della sanzione, per cui si applica l’art. 221, c. 2/c TULPS, arresto fino a 2 mesi o ammenda fino ad € 103. E’ ammessa l’oblazione ai sensi dell’art. 162-bis C.p.
Questo è tutto. Il resto ha un solo significato. Volersi ‘esprimere’ politicamente su di un evento che, se non si è potuto tenere quest’anno per carenze varie, non poteva essere posto in essere manco negli ultimi anni quando, invece, l’opposizione c’è stata solo a parole, atteso che la stessa Amministrazione Puchetti, come ricorda il primo cittadino, ”ha ritenuto di dover premiare con l’ ‘Ala d’Argento’, uno dei principali riconoscimenti cittadini” la gestione Faiella.




