Altro 'no'

Lupi, ancora una mazzata: il Tar del Lazio rigetta il ricorso anche per la serie D

Sesta bocciatura per il club di Mario Gesuè che perde al Tribunale Amministrativo per l'ammissione in quarta serie.

Il Tar del Lazio ha appena respinto il reclamo del Campobasso che chiedeva di essere ammessa in sovrannumero in quarta serie. Si tratta della sesta bocciatura consecutiva, una sorta di ‘calvario’ che dura da fine giugno e di fronte al quale francamente c’è stanchezza oltre che delusione massima.

Come noto, la società di Gesuè non ha avuto l’ok per un debito non sanato di circa 94mila euro (poi diventati 74mila). Una somma irrisoria, certo, ma purtroppo le regole non sono state rispettate e di questo l’unico responsabile è Mario Gesuè che è andato avanti a suon di ricorsi, tutti persi.

Per la cronaca, il club potrebbe ricorrere anche al Consiglio di Stato.

Questa l‘ordinanza emessa dai giudici.

“Ritenuto che, all’esame sommario proprio della presente fase, non paiono sussistere i presupposti per la concessione della tutela cautelare invocata dalla ricorrente, sulla base di una prudente e ragionevole previsione sull’esito del ricorso; rilevato, in particolare:

– che la società ricorrente non ha assolto l’onere di percorrere tutti i gradi interni della giustizia sportiva prima di adire il giudice statale, in relazione al provvedimento del presidente federale posto a fondamento del suddetto diniego, in violazione dell’art. 3 comma 1 del D.L. nr. 220/2003, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280;

– che, pur a voler prescindere dalla sopra indicata assorbente considerazione, l’art. 52 comma 10 delle NOIF non attribuisce alla società ricorrente il diritto di partecipare al campionato di Serie D, conferendo piuttosto alla federazione il potere discrezionale di avviare la procedura finalizzata a consentire alla città della società non ammessa di partecipare al suddetto campionato, ricorrendo le puntuali e specifiche condizioni previste dalla norma;

– che, nel caso di specie, il potere discrezionale della federazione non appare esorbitare i limiti della manifesta illogicità/irrazionalità/incongruenza, entro i quali è ammesso il sindacato giurisdizionale di questo Tribunale, in ragione delle ragioni tecnico-organizzative poste a fondamento del diniego;

– che, per le suesposte ragioni, la fattispecie oggetto del presente giudizio non è assimilabile ai precedenti invocati dalla ricorrente, avuto riguardo, altresì, al diverso ordine cronologico degli avvenimenti emergente dagli atti di causa ed all’avvenuta predisposizione, nel caso di specie, dei gironi e dei relativi calendari;

ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

Respinge l’istanza di misure cautelari”.

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