Giustizia

La riforma Cartabia è legge: processi più brevi e stop a giudici-candidati – LA SCHEDA

L'avvocato Gaetano Caterina della Camera Penale di Campobasso spiega i punti salienti della riforma approvata questa mattina in Senato. Dalla separazione delle funzioni al meccanismo della improcedibilità: ecco la sintesi realizzata da Primonumero.

“Mi sembra una prima anche se flebile risposta alle istanze dei cittadini, a tutti quei sette milioni di cittadini che hanno partecipato alla consultazione referendaria, malgrado la disinformazione e l’assenza di un coinvolgimento più ampio nella scelta e nella formulazione dei quesiti. E malgrado l’effetto negativo che ha coinvolto il referendum dopo la decisione della Corte Costituzionale di bocciare i referendum più popolari e trainanti come quello sul suicidio assistito e quello sulla legalizzazione della cannabis”, commenta l’avvocato Gaetano Caterina della Camera Penale di Campobasso a poche ore dall’approvazione in Senato della riforma Cartabia.

Gaetano Caterina

Il legale spiega le principali novità della legge. 

“Ciò detto il testo approvato al Senato disciplina alcuni aspetti sul tema giustizia quali la separazione delle funzioni che quindi consente ad un magistrato di passare dalla funzione requirente a quella giudicante una sola volta sicuramente utile in termine di garanzie. Cosi come se un giudice si candida e viene eletto non potrà più tornare ad esercitare la sua funzione nelle aule di un Tribunale. Mentre il magistrato che non viene eletto per tre anni non può tornare ad esercitale tale funzione nella propria regione.

Cambia anche il numero dei componenti laici del Csm aumentato da 27 a 30, oltre ai tre membri di diritto, nel tentativo di migliorare il funzionamento dell’organo di autogoverno e rappresentanza della magistratura.

Più facilmente percepibile dai cittadini resta sicuramente l’introduzione del meccanismo di improcedibilità del processo che scatterà tutte le volte che in appello il processo non verrà celebrato entro due anni ed entro 12 mesi in Cassazione ponendo così fine a storie terribili di cittadini che sono stati sottoposti a processo, con ogni conseguenza in termini di afflittività e dolore, per periodi lunghissimi.

Con la riforma Cartabia viene inoltre ridotto, avverrà successivamente con una apposita delega, il numero dei magistrati fuori ruolo, attualmente a quota 200.

Questi altre piccole modifiche contenute nella riforma necessita che il tema giustizia continui ad essere centrale nel dibattito politico, attraverso innanzitutto il potenziamento degli organici di magistrati e del personale delle cancellerie ancora numericamente insufficiente per garantire una ragionevole durata del processo, unitamente alla modifica dei requisiti, per esempio come richiesto con uno dei quesiti referendari per l’applicazione delle misure cautelari, cioè la carcerazione anticipata, a cui sono sottoposti ingiustamente circa mille cittadini italiani ogni anno e poi assolti dopo lunghi periodi di traversie giudiziarie.

Solo per citare alcune “sofferenze” che necessitano di essere immediatamente corrette cosi come da tempo chiedono non solo le Camere Penali, chi quotidianamente si trova ad operare nelle aule di giustizia ma anche e soprattutto i cittadini di questo Paese che hanno diritto ad una giustizia più giusta”.

Ma cosa prevede la riforma Cartabia diventata legge dopo il voto in Senato (173 voti favorevoli, 37 contrari, 16 astenuti) e quattro giorni dopo il referendum che – come sapete – non ha ottenuto il quorum necessario? Cosa cambia per i cittadini e per gli ‘addetti ai lavori’, ossia magistrati e avvocati? Ecco i punti salienti di questa legge, sollecitata dallo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di insediamento al Parlamento.

LA SCHEDA

PROCESSI PENALI PIU’ BREVI

La riforma Cartabia introduce il cosiddetto ‘meccanismo di improcedibilità’: i processi penali di Appello potranno essere celebrati al massimo entro due anni, in Cassazione al massimo entro 12 mesi. Altrimenti il processo finisce senza che venga emessa alcuna sentenza. Secondo alcuni osservatori, rischiano di ‘saltare’ i processi per violenze sessuali semplici, reati ambientali, morti sul lavoro, vittime di incidenti stradali e omicidi colposi (è il caso delle persone imputate, ad esempio, per la tragedia sul Mottarone e dell’hotel di Rigopiano).

CAMBIA LA COMPOSIZIONE DEL CSM: DA 27 A 33

Oltre ai tre membri di diritto (il Presidente della Repubblica, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale della stessa Corte), aumenta il numero sia i membri togati che quelli laici. I primi – eletti dagli stessi magistrati (perciò togati) – non saranno più 16 ma 20. I membri laici passano da 8 a 10. Questi ultimi sono scelti dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati con più di 15 anni di attività.

STOP A GIUDICI-POLITICI

Vietato il doppio mandato (politico e giurisdizionale) dei giudici: la sovrapposizione delle funzioni sarà impossibile. Se un giudice si candida e viene eletto, non potrà più tornare ad esercitare la sua funzione giurisdizionale nelle Aule di Tribunale. Sarà assegnato, dopo aver svolto il mandato politico, ad altri uffici del Ministero della Giustizia, dell’Avvocatura dello Stato o della Presidenza del Consiglio. Particolarmente eclatante il caso di Catello Maresca, giudice a Campobasso e consigliere comunale a Napoli.

Se invece un giudice si candida ma non viene eletto,  per tre anni non potrà tornare a svolgere la funzione giurisdizionale nella Regione in cui si è presentato e nella quale è compresa la circoscrizione elettorale.

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Per una sola volta e soltanto entro i primi dieci anni di carriera, i magistrati potranno decidere il passaggio alla funzione requirente (impegnata ad esempio nelle indagini e nella raccolta degli elementi di prova contro una persona indagata e accusata di un reato, nonchè pubblica accusa in un processo) a quella giudicante. Finora il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante era possibile per quattro volte (ne prevedeva due la riforma Bonafede). Il limite non si applica nel settore civile.

 

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