Sentenza storica

Medico punito per aver criticato l’Asrem, per i giudici era libertà d’espressione. Sanzione annullata

Nel 2016 Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia, scrisse un post contro lo “sfascio della sanità regionale legato a politiche clientelistico-familiari”. L’azienda lo sanzionò sulla base di un discusso regolamento-bavaglio (codice di disciplina) ma oggi i giudici gli hanno dato ragione dicendo che la sua critica rientra nella libera manifestazione del pensiero.

Era stato sanzionato dall’azienda sanitaria di cui è dipendente per un commento critico contro Asrem postato su facebook nel 2016. Ma oggi Lucio Pastore, il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia, può dichiararsi soddisfatto per aver vinto la battaglia legale contro quella ingiusta punizione che anche per i giudici del Tribunale di Isernia limitava la libertà di espressione.

E’ una sentenza storica e capace di creare un precedente importante nel dibattito sul cosiddetto ‘bavaglio’ ai dipendenti Asrem.

Con l’accoglimento del ricorso di Pastore (assistito anche dagli avvocati dell’ufficio vertenze legali della Cgil) la sanzione disciplinare irrogata dall’Asrem al medico isernino è stata annullata perché il codice disciplinare vigente per i dirigenti medici è, di fatto, incostituzionale: contrasta infatti con gli articoli 21 (libertà di manifestare il proprio pensiero) e 39 (libertà sindacale) della nostra Costituzione.  

“I regolamenti aziendali non possono mettere il bavaglio ai lavoratori” questo il commento del segretario generale della Cgil Molise Paolo De Socio.

Ma cosa aveva scritto Pastore di tanto grave da far infuriare in quel modo i vertici dell’Asrem? La sua critica riguardava “lo sfascio della sanità regionale legato a politiche clientelistico-familiari”. Per i giudici, le affermazioni espresse rientrano nella libertà di espressione tutelata dall’articolo 21 della Costituzione.

“Nella sentenza – questo spiega la Cgil Molise – la dott.ssa Puleio ribadisce che quando è rispettata la continenza sostanziale (verità della notizia), la continenza materiale (interesse pubblico della diffusione dell’informazione) e la continenza formale (correttezza e civiltà della forma linguistica utilizzata), la critica avanzata dal lavoratore è legittima. Nella descrizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione viene ribadito anche che nell’ipotesi di critica espressa da lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale il diritto di critica gode di un ulteriore copertura Costituzionale contemplata nell’articolo 39 nel momento in cui l’espressione di pensiero è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo….”. Appare, quindi quantomeno inopportuna se non illegittima – questa la conclusione di De Socio – l’emanazione di regolamenti tesi ad intimorire il lavoratore per limitarne il diritto di critica”.

Lucio Pastore primario pronto soccorso ospedale Veneziale di Isernia

Il precedente giudiziario creato si inserisce anche in un dibattito molto attuale sull’apertura della stagione per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali.

“La Cgil del Molise porterà la discussione anche sui tavoli ministeriali centrali per prevenire a monte tentativi di intimidazione verso lavoratori e procederà alle dovute contestazioni in caso di perpetrati comportamenti  sanzionatori a danni dei lavoratori proponendo, nel caso, anche la revisione dei regolamenti in vigore nelle aziende, affinché siano rispettati i principi contenuti nella Carta Costituzionale e le leggi ordinarie che ne costituiscono di fatto l’attuazione”.

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