Campobasso

Freno alla movida, Gravina rinnova l’ordinanza per agosto: limitazioni anche alla musica

 

Con l’ordinanza numero 20 del 30 luglio, il sindaco di Campobasso ha rinnovato per altri trenta giorni le limitazioni alla movida del capoluogo.

Come già fatto con il provvedimento numero 14 dell’11 giugno scorso, dunque, in città locali, esercenti e consumatori dovranno continuare a rispettare le regole della quiete e del decoro urbano.

Un rinnovo che nasce sulla scorta delle segnalazioni giunte a palazzo San Giorgio da parte dei cittadini che risiedono soprattutto nel centro urbano i quali lamentavano la poca pulizia e la mancata salubrità ambientale, le gravi alterazioni della quiete pubblica per la presenza di rumori molesti, schiamazzi e altri comportamenti, soprattutto in orari serali e notturni.

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Nell’ordinanza si legge anche che durante il 2019 sono stati effettuati controlli in ordine alle emissioni acustiche provenienti da alcuni locali e questi avrebbero rilevato diverse violazioni dei parametri consentiti dalla legge. Dunque nel corpo del testo si legge anche che “nel rispetto della normativa afferente gli impatti acustici, è assolutamente vietata la diffusione sonora all’esterno ed i pubblici esercizi devono rispettare il Dpcm del 14/11/97 e i limiti della zonizzazione acustica comunale pena l’irrogazione di specifiche sanzioni”.

E quindi limitatamente alle zone del territorio cittadino, resta in vigore per gli esercizi pubblici l’orario di chiusura entro e non oltre le 2:00, con riapertura a partire dalle ore 4:30. E’ vietata la vendita in contenitori di vetro, di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, tra le 23 e le 6, ammettendo la vendita da asporto solo in bicchieri di plastica.

Su tutto il territorio cittadino è vietato vendere da asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte dei pubblici esercizi dalle 02:00 alle 7:00; e gli esercizi commerciali di vendita di generi alimentari devono chiudere entro le 21,30. L’ordinanza prevede anche il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico, dalle ore 2.00 alle 7.00; e quello di vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, per l’asporto, nelle attività artigianali, di commercio ambulante nonché tramite distributori automatici, dalle 24:00 alle 7:00.

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