L'ordinanza

Fondi col click day, azienda esclusa fa ricorso al Tar che ordina alla Regione di rivedere il bando

L'impresa aveva impugnato gli atti della Regione Molise relativi all'avviso pubblico 'Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva' erogati attraverso il famoso click day.

Ricordate il bando con cui la Regione Molise ha erogato agevolazioni per le attività economiche chiuse per effetto del dpcm che ha imposto il lockdown in tutto il Paese per l’emergenza covid? Il Tar Molise ha ordinato all’ente di via Genova di rivedere le procedure accogliendo il ricorso presentato da una delle piccole aziende escluse dal beneficio.

Le ragioni dei titolari del negozio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria, che si erano rivolti allo studio legale Di Pardo, sono state riconosciute dal tribunale amministrativo regionale nell’ordinanza pubblicata ieri – 3 dicembre – dopo la camera di consiglio di due giorni fa.

L’azienda, che aveva partecipato al famoso ‘click day’, aveva risposto all’avviso pubblico Agevolazioni per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva’ dello scorso 12 maggio per accedere a quei contributi considerati vitali e stanziati per supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva delle attività bloccate nella prima fase della pandemia. Tuttavia dalla concessione dei fondi, che sarebbero stati una boccata di ossigeno dopo il periodo di stop, è stata esclusa anche per via del codice Ateco con cui con cui vengono classificate le varie attività produttive.

E questo è uno degli aspetti che i giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno chiarito riconoscendo che “non si possono escludere dai benefici” gli operatori economici che, si legge nell’ordinanza, “pur avendo sospeso il codice Ateco corrispondente all’attività effettivamente esercitata, hanno attivi codici Ateco relativi ad attività non esercitate al momento dell’entrata in vigore del dpcm o comunque relativi ad attività del tutto marginali, anche dal punto di vista economico, rispetto alla principale attività svolta; e ciò anche alla luce di una interpretazione sistematica delle norme di sostegno per il contrasto dell’emergenza pandemica”.

Al tempo stesso il Tar Molise ha ‘bacchettato’ l’amministrazione che, nel corso del procedimento, deve “attivarsi per richiedere tutte le informazioni che siano necessarie per una completa valutazione delle istanze dei privati, tanto più, in casi come quelli in esame, in cui si tratta di ristorare i privati del pregiudizio economico subito, sia pur per un periodo determinato, per garantire la tutela del superiore interesse pubblico della salute”.

In pratica, la Regione Molise non doveva procedere ad un’esclusione tout court.  

salvatore e giuliano di pardo

“Si tratta della prima applicazione, a livello giurisprudenziale – commentano gli avvocati Salvatore e Giuliano Di Pardo-, del principio fondamentale di “leale collaborazione” nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, introdotto dal recentissimo Decreto Semplificazioni.

I due legali mettono in luce un altro aspetto dell’ordinanza del giudice: “Il Tar Molise ha ordinato alla Regione di riesaminare rapidamente il diniego di concessione dei contributi poiché,  pur venendo in rilievo un contributo economico, il pregiudizio lamentato non può definirsi meramente patrimoniale in quanto in grado di incidere sulle stesse possibilità di prosecuzione dell’attività di impresa, tenuto conto dell’eccezionalità dei danni economici che sono derivati alle imprese che hanno visto una chiusura forzata della propria attività, come peraltro attestato dai provvedimenti di concessione del contributo, tanto più in ragione della crisi economica in atto, causata e aggravata dal perdurare dell’emergenza pandemica connessa al Covid-19””.

Fra un anno si discuterà l’udienza di merito, fissata al 1 dicembre 2021. 

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