Parola al mondo del lavoro/8

Fase 2 e Riaperture, il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio

Per la Vetrina economica sul Covid-19 per Primonumero a cura della stessa associazione di categoria le informazioni e i suggerimenti del Dottore Commercialista Giuseppe Spidalieri sul tema del contributo a fondo perduto

La pubblicazione in gazzetta del Decreto Legge n. 34/2020 ha confermato la sussistenza di un contributo a fondo perduto in favore delle attività danneggiate dalla pandemia covid-19. In particolare l’art. 25, commi 1 e 2 del Decreto “Rilancio”, definisce nel dettaglio i particolari, i requisiti e le modalità di accesso all’indennizzo che prevede determinati parametri e condizioni.

Il compito della concessione del contributo e dell’eventuale recupero viene affidato all’Agenzia delle Entrate che provvederà prossimamente ad emanare un provvedimento attuativo per definire concretamente come presentare le domande di contributo.

I soggetti che possono richiedere il contributo a fondo perduto sono i seguenti: – soggetti esercenti attività d’impresa; – soggetti esercenti attività di lavoro autonomo; – soggetti esercenti attività di reddito agrario; – titolari di partita IVA; – enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

I soggetti esclusi dal contributo sono i seguenti: – contribuenti imprese e lavoratori autonomi la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza; – gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR; – gli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis del TUIR); – i contribuenti che hanno diritto alla percezione: dell’indennità prevista dall’art. 27 del D.L. n. 18/2020 (c.d. CuraItalia) – i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Per quanto riguarda le condizioni per l’accesso, i commi 3 e 4 dell’art. 25 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo, ovvero: – i richiedenti non devono avere avuto ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019; – l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’importo a fondo perduto ottenibile occorre far riferimento al fatturato dell’anno 2019 secondo il seguente schema: – 20% della differenza tra il fatturato 04/2019-04/2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019; – 15% della differenza tra il fatturato 04/2019-04/2020 per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta 2019; – 10% della differenza tra il fatturato 04/2019-04/2020 per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presenteranno un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti e con l’indicazione dei dati necessari a quantificare l’importo concedibile.

L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione che verrà definita con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

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