In Box

In box

Corte dei conti e Comuni

La riduzione, del tutto fittizia, del disavanzo dell’ente locale non è conforme a plurimi precetti costituzionali.

E così finalmente la Corte Costituzionale si è espressa in merito alla costituzionalità dell’art. 2, co. 6 del D.L. 78/2015, cassando la norma e dichiarandone la illegittimità, senza se e senza ma!

Di cosa si tratta? Della possibilità (aberrante, direi) di sterilizzare le anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa Depositi e Prestiti, chieste per il pagamento di debiti degli ee.ll., nel Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) dalla cui dicitura anche un bambino comprenderebbe che trattasi di entrate “dubbie” per le quali è necessario accantonare l’importo nel risultato di amministrazione proprio perché non si ha certezza dell’incasso e che certo non possono essere atte a coprire un debito (certo) che va restituito alla Cassa DD.PP. in rate costanti per trenta anni e con tanto di interessi.

Eppure, anche nel nostro Molise ci sono stati dei responsabili finanziari che hanno agito in tal modo, ampliando così facendo la capacità di spesa del singolo comunello già indebitato e senza soldi per far fronte ai propri debiti. Traslare quel debito nel FCDE, ha consentito di utilizzare quegli importi “fittizi” in modo diverso ed illegittimo mettendo a rischio gli equilibri di bilancio.

Del resto, la Corte dei conti lo ha ribadito più volte, emettendo apposite deliberazioni durante la normale attività di controllo, avvertendo che trattavasi di una operazione contabile discutibile e pericolosa, ma i “furbetti del quartierino” hanno ritenuto che essendoci la norma la potevano usare.

Vero, ma devi essere un ente locale in buona salute (ed è discutibile anche in tale fattispecie, vista la pronuncia della Corte costituzionale senza distinguo di sorta) e non utilizzare tale escamotage per fare finta di chiudere in “avanzo di amministrazione” un consuntivo che, diversamente, è in disavanzo.

La lettura della Sentenza n. 4/2020, da parte degli addetti ai lavori in primis, è interessante e dovrebbe insegnare che le Pronunce della Corte dei conti non vanno prese alla leggera.

Non bisogna mai dimenticare che trattasi del massimo Organo di controllo dello Stato e se qualcuno pensa che l’annullamento di un singolo atto amministrativo può avvenire “solo” attraverso il TAR o il Consiglio di Stato, dovrebbe innanzi tutto studiare di più, essre meno arrogante e ben comprendere che se il vizio è a monte e la Corte dei conti lo fa presente, non si può continuare imperterriti a percorrere una strada sbagliata. Proseguendo su quella strada, appunto sbagliata, i danni sono incalcolabili e la disonestà intellettuale, amministrativa e d’azione dovrebbe far si che certi soggetti vadano allontanati dalla P.A. e che ne paghino le conseguenze.

E come affermo da sempre: la Corte dei conti è lenta, ma quando arriva fa male!

 

Costanza Carriero

commenta