Termoli

Tunnel, l’ex assessore Gallo: “Dette cose false. Se l’opera non si fa a pagare sarà chi revocherà gli atti”

L’ex assessore del Comune di Termoli Pino Gallo replica a un intervento di Pino D’Erminio, esponente dei No Tunnel. Non è stato il nostro giornale a pubblicare l’intervento, ma contravvenendo alle nostre abitudini riteniamo utile pubblicare ora i chiarimenti tecnici (non politici) di Gallo in quanto la replica ricostruisce, con dovizia di particolari e atti alla mano, l’iter per il progetto di riqualificazione di Termoli per brevità definito Tunnel, e fornisce informazioni non trascurabili sulla ipotesi del risarcimento danni qualora si proceda alla revoca del finanziamento e dell’opera, che certamente nelle prossime settimane sarà oggetto di confronti in seno alla nuova amministrazione.

 

“Con la presente nota intendo smentire le affermazioni, assai rischiose per chi volesse farle proprie, contenute nell’articolo pubblicato il 12 giugno 2019 da Pino D’Erminio, il quale, riassumendo i tre elementi di giudizio per annullare la cd gara sul tunnel, così conclude: 1) il progetto approvato dalla Regione è stato scambiato con un altro; 2) il progetto di tunnel andato a gara è stato scambiato con un altro; 3) il PEF asseverato è stato scambiato con un altro.

Tutto falso. Per avere contezza dei fatti non si possono disconoscere gli atti e le procedure, e temo che l’argomento sia stato svolto dall’articolista con una cognizione di causa assai scarsa, molto di parte, con una chiara sottolineatura ostile all’opera.

Ciò detto, mi premuro di evidenziare in premessa che: a) la Giunta regionale con deliberazione del 30.12.2014 ha assegnato al Comune di Termoli il contributo di 5 milioni di euro per realizzare il tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare Cristoforo Colombo con i fondi PAR Molise 2007-2013; b) il Comune ha poi chiesto alla Regione di rimodulare l’intervento accorpandovi anche il  parcheggio multipiano in piazza Sant’Antonio e il recupero di quello di ”Pozzo Dolce”, finanziabili col partenariato pubblico-privato, ritenendo le opere (tunnel e parcheggi) complementari e strategiche per migliorare la mobilità urbana; c) la Regione ha condiviso la proposta comunale (deliberazione di Giunta regionale n.417 del 3 agosto 2015), assegnando il termine del 31 dicembre 2015 per l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV).

Il dato in premessa serve a screditare il primo degli elementi analizzati dall’articolista, quello secondo il quale “il progetto approvato dal Comune non è quello approvato dalla Regione”, dal momento che l’intesa Regione-Comune si è perfezionata semplicemente sulla base di una sintetica scheda (format ministeriale) trasferita al Comitato Interministeriale perché fossero riprogrammati i fondi PAR Molise 2007-2013 sull’intervento diversamente titolato “Realizzazione di un tunnel di raccordo stradale tra il porto di Termoli e il lungomare nord con parcheggio multipiano interrato al di sotto di piazza Sant’Antonio e recupero funzionale dell’adiacente parcheggio multipiano area “Pozzo dolce”- Importo finanziamento: € 14.967.400,00 di cui € 5.000.000,00 Risorse FSC 2007/2013 ed € 9.967.400,00 da reperire mediante finanza privata di progetto”.

 

Una volta compresi bene i contenuti dell’intesa Comune-Regione, che ha avuto ad oggetto semplicemente un’idea progettuale e il riparto della relativa spesa (pubblico-privato), l’attenzione dell’analista serio avrebbe dovuto spostarsi sul fatto che il bando europeo pubblicato dal Comune, dopo la prima fase di acquisizione della proposta, conformemente a quanto previsto dal codice degli appalti, ha concesso a tutti i concorrenti, compreso il proponente, sia la possibilità di introdurre con l’offerta di gara varianti migliorative al progetto a base di gara, sia l’onere per l’aggiudicatario provvisorio di richiedere, a sua cura e spese, le autorizzazioni, i nulla osta ed  i pareri di legge, nonché l’ulteriore obbligo di conformare il progetto alle prescrizioni vincolanti delle autorità interferenti.

Questa seconda precisazione fa cadere anche il secondo degli elementi di giudizio esposti, vale a dire il punto di domanda “come si fa a vincere un appalto con un progetto e poi portarne uno radicalmente diverso in conferenza di servizi decisoria?”

È bene ricordare in proposito che il codice dei contratti (art.27) prescrive che l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte delle amministrazioni sia effettuata solo in conferenza di servizi (modello definito dagli artt. 14-bis e seguenti della legge n.241 del 1990), consentendo così di sottoporre all’approvazione finale un livello progettuale di dettaglio, inclusivo delle fasi precedenti eventualmente non effettuate.

Ed è quello che è stato fatto in concreto perché il progetto licenziato dalla conferenza di servizio decisoria è esattamente quello, nel frattempo, conformatosi agli esiti delle diverse fasi intermedie (conferenza istruttoria, dibattito pubblico, procedura obbligatoria di V.I.A., ecc..), spingendosi, a seguire, ad inglobare le prescrizioni della deliberazione del Consiglio di Ministri (delibera del 16 marzo 2018) a superamento dell’opposizione preclusiva della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Molise.

Appare logico immaginare, allora, la risposta al quesito, atteso che gli adeguamenti progettuali in progress hanno portato necessariamente ad un assetto progettuale definitivo diverso da quello esitato in gara, avendo dovuto ricomprendere tutti gli aggiornamenti (tecnici, economici e finanziari) conseguenti all’insieme degli approfondimenti scrutinati in fase di approvazione finale.

Temo che non abbia senso alcuno spingere alla confusione l’opinione pubblica, gettando discredito sull’operato dell’ente ed assumendo che “il progetto approvato dal Comune è diverso da quello approvato dalla Regione”; o anche “come si fa a vincere un appalto con un progetto e poi portarne uno radicalmente diverso in conferenza di servizi decisoria”.

E cade, alla fine, inesorabilmente anche il terzo elemento di giudizio (“Il promotore ha allegato un PEF che ha poco da spartire con il progetto andata in gara”)  perché l’articolista, ignaro degli atti alla base dei fatti, non tiene conto e della possibilità di variare il  progetto a base di gara, ammessa dalla disciplina codicistica del project financing, e del conseguente valore aggiunto dell’investimento (in totale euro 19.996.108,00), che, peraltro, era perfettamente noto, in ogni fase del procedimento, alla Regione Molise.

Il Rappresentante Unico regionale, infatti, presente nelle diverse sessioni anche quale di capo del Dipartimento IV, e dunque del Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione, è stato costantemente reso edotto in conferenza di servizi dell’evoluzione progettuale, tecnica e finanziaria dell’opera, manifestando totale condivisione con il suo atto di assenso anche ai fini della nota di aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC 2007-2013.

Ed è anche il caso di ricordare che in quell’atto di assenso del Rappresentante Unico regionale, tramite separata conferenza interna alla Regione, erano stati fatti confluire in anteprima, come prescrive la legge regionale n.7 del 1973, tutti gli assensi, autorizzazioni, nulla-osta e pareri delle strutture tecniche regionali deputate ad osservare il progetto entro i limiti delle rispettive competenze.

E da ultimo, visto che di questo alla fine poi si discute, il RUP del Comune con determina n.71/Sett. del 15 novembre 2018, all’esito di tutte le procedure istruttorie ed approvative di legge, ha disposto l’aggiudicazione definitiva del progetto integrato a favore del promotore aggiudicatario, la cui posizione di attuale concessionario dell’opera non è stata in alcuna parte sconvolta dal Tar Molise, anzi è stata confermata con l’invarianza di spesa a carico della parte pubblica (5 milioni di euro su fondi europei) e con l’assenza di oneri diretti per il Comune.

Ed allora non può neppure essere sottaciuto, anzi deve essere censurata come assolutamente falsa l’opinione contraria, che l’aggiornamento del PEF è un atto dovuto al variare del progetto, dal momento che il codice degli appalti (art.165) prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà del concessionario – e tali sono tutti gli adeguamenti progettuali impostigli in fase di approvazione – che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario ne comporta la necessaria revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.

Ed è proprio quello che è avvenuto con il nuovo PEF, prodotto dal concessionario, allineato al progetto approvato ed asseverato all’esito dell’aggiudicazione definitiva, che, oggi, in conclusione, non è più giuridicamente ritrattabile, se non a condizione di esporre ad un copioso personale risarcimento per danno ingiusto coloro i quali, singolarmente o anche collegialmente, volessero avventurarsi nell’incauta revoca in autotutela degli atti.

E così anche le ultime decisioni del consiglio regionale su estemporanee mozioni inducono a riflettere seriamente e non per slogan”.

 

                                                                                                    Giuseppe Gallo 

 

 

 

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