Politica

Prepensionamento per disabili e disoccupati, via alle domande

Si chiama ‘Ape sociale’ ed una possibilità di prepensionamento prevista per alcune categorie deboli (come disabili o disoccupati). Nella circolare numero 100 del 16 giugno 2017 sono descritti in dettaglio i soggetti beneficiari, i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, le cause di esclusione e di incompatibilità.

I soggetti beneficiari dovranno avere almeno 63 anni, essere in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
• stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed avere finito di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
• assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona unita civilmente o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
• avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile;
• essere lavoratori dipendenti che, al momento della richiesta di accesso dell’APE sociale, svolgono o abbiano svolto in Italia, da almeno sei anni in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A del DPCM n. 88 del 2017. I sei anni si considerano continuativi anche se interrotti, per un periodo massimo di dodici mesi, da periodi di inoccupazione o di svolgimento di attività diverse da quelle elencate nell’allegato A) annesso al DPCM. Per tale categoria è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.


Bisognerà essere residenti in Italia: l’indennità è subordinata alla residenza in Italia. Inoltre, sarà necessario aver terminato l’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all’estero.


L’indennità, sottolineano ancora dall’Inps, è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (ASDI) e con l’indennizzo per cessazione attività commerciale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 1996.
Il beneficiario dell’APE sociale può svolgere un’attività lavorativa, in Italia o all’estero, durante il godimento dell’indennità purché i redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa percepiti non superino gli 8.000 euro lordi annui, e quelli derivanti da lavoro autonomo non superino i 4.800 euro lordi annui. In caso di superamento dei limiti annui il soggetto decade dall’APE sociale, l’indennità percepita nel corso dell’anno diviene indebita e la Sede Inps procede al relativo recupero.

I soggetti che si trovano, o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste entro il 31 dicembre 2017, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. Coloro che potrebbero trovarsi nelle predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 devono presentare la domanda entro il 31 marzo 2018.
La domanda può essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Il cittadino può compilare la domanda sul sito www.inps.it, ovvero rivolgersi a un patronato.
Eventuali istanze presentate alle Sedi territoriali prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo non potranno essere accolte. Gli interessati devono presentare nuova domanda secondo le modalità indicate in circolare.

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